Da ottobre 2021 è entrato in vigore il Decreto Ministeriale 94 del 07/08/2020 il quale presenta alcune interessanti esenzioni dalla conduzione dei generatori di vapore di piccola taglia ed a bassa pressione (visualizza l’intero decreto qui).
L’allegato III indica che per i generatori di vapore con pressione di bollo ≤ 1 bar, con producibilità ≤ 2 t/h e con superficie riscaldata ≤ 100 m2 non è più necessaria la presenza continua di un conduttore patentato. Questo comporta un vantaggio considerevole dal punto di vista dei costi operativi e rende più semplice la gestione di un generatore a tubi da fumo. I modelli prodotti da I.Var sono i generatori di vapore tipo BLP, taglie dalla 140 alla 2000.
Con questo cambiamento si adottano nuovamente le esenzioni presenti fino all’entrata in vigore del Decreto Legge 93 del 2000 il quale impose la presenza continua di un conduttore patentato per tutti i generatori di vapore con PS > 0,5 bar.
Tutte le altre regole come la verifica di primo impianto secondo indicato nel D.M. 329/2004 o le verifiche periodiche rimangono in vigore senza alcun cambiamento.
Per i generatori di nuova installazione è possibile chiedere l’esonero tramite l’apposito portale CIVA in fase di dichiarazione mentre per i generatori installati dal 2000 ad ottobre 2021 si può richiedere l’esenzione tramite il nuovo servizio per il rilascio dell’esonero dalla conduzione abilitata dei generatori di vapore, sempre sul portale CIVA dell’INAIL.
Il Decreto include anche le ASB dalla 120 alla 1000 a condizione che la temperatura massima sia limitata a 120°C